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Condominio e animali da compagnia non tutti sanno che..

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Il 20 novembre 2012 è stata approvata ed introdotta una novità legislativa per quanto riguarda la detenzione e il possesso di animali da compagnia nelle unità abitative inserite in contesti condominiali.
Prima di questa novella la materia era priva di regolamentazione specifica e tale situazione ha portato al proliferare di regolamenti, iniziative e controversie tra condomini dagli oggetti più svariati: dai divieti e o preclusioni inerenti la detenzione di animali a regolamenti ed iniziative condominiali dal contenuto di incerta legittimità.
In base al nuovo assetto normativo il divieto di detenere animali domestici negli spazi comuni o negli appartamenti non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali approvati dalla maggioranza dei partecipanti in quanto tali regolamenti non possono limitare le facoltà facenti parte del diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni di fabbricato ad essi appartenenti individualmente ed in esclusiva.
In sostanza l’assemblea è priva del potere di limitare l’uso o il godimento delle singole proprietà dei condomini e pertanto non può vietare la detenzione di un animale.
E’ stato così introdotto un ultimo comma all’art. 1138 c.c. che prevede che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici” e l’eventuale previsione regolamentare in contrasto con quanto statuito dalla norma è considerata “deliberazione contraria alla legge”.
Rimangono pertanto esclusi tutti i rapporti con gli animali che esulano dalla finalità della compagnia: esempio allevamento destinato alla vendita, detenzione di animali in qualità di dog sitter.
Non è inoltre ammissibile un “abuso” al diritto (legittimo) di detenere animali da compagnia come non garantire nell’ambiente domestico una situazione di salubrità causando danno all’altrui diritto di legittimo godimento degli spazi comuni.
In casi di particolare gravità (inerenti ad esempio scarsa igiene o malattie) un animale potrà essere allontanato previa documentazione probante il fatto prodotta da personale tecnico pubblico o provato o anche il servizio ASL veterinario di competenza.
Nel caso in cui l’animale provochi danno a terzi ne risponderà ex. art. 2052 c.c. chi ne aveva la custodia, resterà pertanto estraneo all’illecito il Condominio che non può vietare la presenza dell’animale nelle abitazioni o il transito nelle strutture comuni.
Il condominio può esigere l’utilizzo di guinzaglio e museruola nelle parti comuni ma no può vietarne l’accesso che sia rispettoso delle normative igienico-sanitarie e del decoro.
In caso di contestazione inerente norme igienico-sanitarie i condomini dovranno dimostrare con prove rigorose che l’animale è causa di deterioramento e/o sporcizia delle cose comuni con documentazione fotografica o perizie di parte; di contro il proprietario potrà esibire un certificato veterinario che attesti la buona salute dell’animale.

Per maggiori informazioni e/o problematiche in merito:
Avv. Alessandra Cavalli
Tel. 347 47 80 520
mail: [email protected]

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