Home Attualità Focus sull’Impotenza dei Comuni. Animali da Circo Non Vietati: dipende dal C.d.S.

Focus sull’Impotenza dei Comuni. Animali da Circo Non Vietati: dipende dal C.d.S.

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Chi si aspettava un divieto definitivo per gli animali nei circhi dovrà ricredersi. Secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 7610 del 30 settembre), la tutela degli animali è una materia di competenza esclusiva dello Stato. Accogliendo l’appello di un circo, la decisione ha ribaltato il precedente orientamento del TAR.

Il contenzioso nacque quando un circo chiese al Comune di Milano l’autorizzazione per gli spettacoli (gennaio-marzo 2023). L’amministrazione concesse il permesso a condizione che non fosse detenuto un elefante, basandosi sull’Art. 34 del regolamento locale (approvato nel 2020 e fondato sulle Linee Guida CITES 2006). Il circo impugnò questa restrizione, sostenendo che il Comune non avesse la competenza per stabilirla. Inizialmente, il TAR Lombardia diede ragione all’amministrazione locale, ritenendo il regolamento valido. La Corte sottolineò che l’atto era stato approvato prima dell’entrata in vigore della modifica all’Art. 9 della Costituzione (marzo 2022), che ha elevato la tutela degli animali a principio costituzionale.

l TAR Lombardia aveva inizialmente convalidato il regolamento di Milano, sostenendo che, pur toccando una materia potenzialmente statale, il divieto sull’elefante mirava al benessere animale locale, funzione propria del Comune. Il TAR aveva anche rimarcato che i Comuni possono aggiornare le loro scelte in base all’evoluzione delle conoscenze scientifiche, citando una precedente sentenza della Consulta (n. 14/2023), e giudicando quindi legittimo il richiamo alle Linee guida CITES 2006.

Tuttavia, il circo ha presentato appello al Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 7610/2025, ha ribaltato l’esito. Determinante è stata la competenza statale esclusiva in materia. I giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che il Comune di Milano ha illegittimamente ecceduto le proprie competenze, non potendo stabilire autonomamente un divieto di detenzione di animali nei circhi, come nel caso specifico dell’elefante.

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del TAR per le seguenti ragioni giuridiche fondamentali, evidenziando l’eccesso di competenza del Comune di Milano:

  1. La tutela degli animali è ora competenza legislativa esclusiva dello Stato (a seguito della riforma dell’Art. 9 Cost.).
  2. Il divieto comunale si basava sulle Linee guida CITES del 2006, mai formalmente recepite da un atto del Ministero dell’Ambiente; il Comune poteva riferirsi solo a quelle ufficialmente approvate, come le Linee guida del 2000.

Di conseguenza, l’Art. 34 del regolamento comunale e i divieti collegati (come quello sull’elefante) sono stati annullati. Questa sentenza non è un via libera generalizzato agli animali nei circhi, ma stabilisce che il Comune non può imporre divieti autonomi in assenza di una legge quadro statale attuativa dell’Art. 9 Cost. In sostanza, il Consiglio di Stato ha tutelato la coerenza dell’ordinamento e la gerarchia delle fonti, lasciando irrisolta la questione del divieto effettivo, che necessita di un intervento normativo organico da parte dello Stato.

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