Attualità L'Avvocato Animalista La Cassazione modifica l’orientamento sulla responsabilità per animali selvatici, semplificando i risarcimenti. Di PetNews24 Scritto: 6 Settembre 2024 2 minuto/i di lettura Per lungo tempo, sostenuta da un’interpretazione della Corte Costituzionale, la Cassazione ha applicato l’Art. 2043 del Codice Civile (“Risarcimento per fatto illecito”) ai danni causati dalla fauna selvatica: «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcirlo». Questo orientamento escludeva l’Art. 2052 (“Danno cagionato da animali”), ritenuto applicabile solo agli animali domestici: «Il proprietario di un animale o chi lo utilizza è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto custodia, smarrito o fuggito, salvo il caso fortuito». La distinzione tra questi due articoli è cruciale, soprattutto in termini di onere della prova e delle implicazioni assicurative. Infatti, ai sensi dell’Art. 2043, per ottenere il risarcimento occorre dimostrare: a) l’esistenza di un danno, b) il nesso di causalità tra l’evento e il danno, c) la colpa del responsabile. Al contrario, secondo l’Art. 2052, spetta al custode dell’animale, in questo caso la Regione come ente pubblico, dimostrare che il comportamento dell’animale è stato imprevedibile e che non sarebbe stato possibile prevenirlo con le dovute precauzioni.