Attualità Animali in condominio: il divieto è valido se previsto dal regolamento contrattuale. Di PetNews24 Scritto: 8 Gennaio 2026 4 minuto/i di lettura Con la sentenza n. 712 del 6 ottobre 2025, il Tribunale di Trento ha riaffermato la legittimità delle clausole limitative contenute nei regolamenti condominiali di natura contrattuale, con specifico riferimento al divieto di detenzione di animali domestici. A differenza dei regolamenti assembleari approvati a maggioranza, la natura contrattuale — derivante dall’accettazione unanime dei condòmini nei rogiti d’acquisto o da una delibera totalitaria — permette di imporre vincoli alle facoltà di godimento delle unità immobiliari, rendendo tali restrizioni pienamente vincolanti per i sottoscrittori. L’articolo 1138 del Codice Civile dispone che le norme regolamentari non possano precludere il possesso o la detenzione di animali domestici. Tale precetto è consolidato in giurisprudenza come un limite invalicabile per i regolamenti assembleari (approvati a maggioranza). Tuttavia, l’estensione di tale divieto ai regolamenti di natura contrattuale è oggetto di dibattito. In questo scenario si inserisce l’orientamento del Tribunale di Trento, il quale ha riconosciuto la prevalenza dell’autonomia negoziale: se la clausola restrittiva è accettata consensualmente da tutti i condomini, essa è da considerarsi valida e vincolante. La libertà di movimento degli animali nelle parti comuni trova un limite preciso nella sentenza n. 33 del 12 aprile 2025 del Tribunale di Pescara. Il giudice ha chiarito che il proprietario è soggetto a una responsabilità oggettiva (ex art. 2052 c.c.) per ogni danno arrecato dall’animale, anche in caso di circolazione incontrollata. Secondo la corte, sebbene l’art. 1138 c.c. tuteli il diritto di detenere animali nelle proprietà esclusive, tale norma non garantisce un’illimitata libertà di circolazione nelle aree comuni. Di conseguenza, intrusioni reiterate nelle proprietà altrui, imbrattamenti o problemi igienico-sanitari legittimano non solo il risarcimento del danno (patrimoniale e non), ma anche l’adozione di misure coercitive. In sintesi, il diritto di possedere un animale deve essere bilanciato con l’obbligo di accompagnamento e vigilanza, necessario a garantire la sicurezza e il decoro del condominio. In termini legali, si parla di responsabilità oggettiva: il proprietario risponde dei danni a prescindere dalla propria colpa, a meno che non dimostri il “caso fortuito”, ovvero un evento esterno e imprevedibile che abbia interrotto il nesso di causa tra l’animale e il danno. Nel caso in esame, la proprietaria dei gatti è stata condannata poiché, nonostante le ripetute segnalazioni, non aveva adottato alcuna misura di controllo. Mentre la controparte ha provato con successo (anche tramite testimoni) il legame tra la condotta dei felini e i danni subiti (deiezioni, odori, danni al giardino), la proprietaria non ha fornito alcuna prova di aver agito con diligenza. Il risultato è stata una condanna al risarcimento di € 1.500,00.