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Rca: danni provocati da animali randagi e responsabilità degli Enti

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In punto di diritto in tema di danni causati da un animale su strada pubblica ai fini dell’affermazione della responsabilità degli enti (qui Comune ed Asl) è necessaria la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza della puntuale allegazione e della prova. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza del 14 maggio 2018, n. 11591, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato con rinvio, in relazione ad esso (regime delle spese) quanto già deciso, nel caso de quo, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere quale giudice d’appello.

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