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Danni cagionati da animali randagi: chi ne risponde?

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Con ordinanza n. 6392/2020 (sotto allegata) la Cassazione ribadisce che in caso di danni riportati per colpa dei cani randagi a risponderne è l’ente o gli enti a cui, secondo le leggi regionali che danno attuazione alla legge quadro nazionale n. 281/1991 è attribuito il dovere di prevenire il pericolo per l’incolumità della popolazione attraverso la cattura e la custodia degli stessi.

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